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I metodi di risoluzione della crisi da sovra indebitamento per i privati e per gli imprenditori

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

imagesLa normativa italiana prevede quattro diverse procedure per comporre la crisi da sovra indebitamento.

Una prima procedura consiste negli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevista in favore dei soli imprenditori fallibili (ovvero assoggettabili al fallimento), ed è disciplinata dagli artt. 182 bis e seguenti della legge fallimentare.

Le altre tre procedure di esdebitamento, disciplinate dalla legge n. 3/2012, sono invece previste in favore dei soggetti non fallibili, ovvero i consumatori, i professionisti e gli imprenditori che non raggiungono i requisiti di fallibilità, e consistono nella liquidazione del patrimonio, nell’accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore.

Vediamo in breve le principali caratteristiche delle quattro procedure.

  1. Accordi di ristrutturazione dei debiti

L’imprenditore in stato di crisi può chiedere al Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti concluso direttamente con i creditori che rappresentano almeno il 60{442f0408090cafd3bf2de9f74ba9075d624607bdbaa71a409b84b4f267e06b27} dei crediti totali, purché l’accordo sia accompagnato da una relazione redatta da un professionista circa la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo.

L’accordo acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Dalla data di pubblicazione decorrono due termini: il primo, di trenta giorni, entro i quali i creditori e gli interessati possono proporre opposizione; il secondo, di sessanta giorni, durante i quali i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore né acquisire titoli di prelazioni se non concordati.

Quest’ultimo effetto può essere anticipato alla fase delle trattative finalizzate alla stipula dell’accordo di ristrutturazione tramite apposita istanza al Tribunale competente, corredata dai documenti previsti dall’art. 182 bis, comma VI, l.f.

A seguito dell’istanza il Tribunale fissa entro trenta giorni apposita udienza nella quale, se accerta la sussistenza dei requisiti per pervenire alla stipula di un accordo di ristrutturazione, dispone il divieto di azioni cautelari ed esecutive ed assegna sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione definitivo.

E i creditori che, invece, non aderiscono all’accordo?

Ferma restando la sussistenza del divieto di cui sopra, in loro favore la legge dispone che debba essere eseguito il pagamento integrale del credito, nel termine di centoventi giorni dall’omologazione se i crediti sono già scaduti a quella data oppure entro centoventi giorni dalla scadenza in caso contrario.

  1. La liquidazione del patrimonio

Il consumatore, il professionista o l’impresa non fallibile che si trovino in una situazione di sovra indebitamento possono richiedere al Tribunale competente la liquidazione giudiziale del proprio patrimonio.

Il debitore può presentare la domanda solo tramite l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (es. camere di commercio o ordini professionali di avvocati, notai e commercialisti) o di un notaio o di professionista dotato dei requisiti per svolgere l’incarico di curatore fallimentare.

All’organismo in questione è demandato il compito di redigere apposita e particolareggiata relazione circa la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Se il Tribunale accoglie la domanda del debitore, nomina un liquidatore cui è demandato il compito di gestire il patrimonio del debitore, eseguire gli atti di vendita del patrimonio e successiva ripartizione dell’attivo tra i creditori.

Una volta ammessa la procedura, gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore sono inefficaci così come scatta il divieto per i creditori di proporre azioni esecutive o cautelari individuali contro il patrimonio del debitore medesimo.

Se il debitore è una persona fisica, al termine della procedura usufruirà del beneficio dell’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della procedura alle condizioni di cui all’art 14 – terdecies l. 3/2012.

  1. L’accordo di composizione della crisi

Il consumatore, il professionista o l’impresa non fallibile che si trovino in una situazione di sovra indebitamento possono proporre un accordo di ripianamento dei debiti (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per certi tipi di crediti) tramite l’ausilio di un organo di composizione della crisi.

La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale competente unitamente alla documentazione richiesta e all’attestazione di idoneità della proposta certificata dall’organo di composizione.

Il Tribunale, valutata preliminarmente la regolarità della proposta, dichiara l’apertura della procedura e fissa apposita udienza.

L’organismo di composizione della crisi ha l’obbligo di dare comunicazione ai creditori della sussistenza dell’accordo e del decreto di apertura della procedura.

L’accordo è raggiunto se i creditori che rappresentano il 60{442f0408090cafd3bf2de9f74ba9075d624607bdbaa71a409b84b4f267e06b27} dei crediti hanno prestato il consenso o non hanno manifestato volontà contraria nei termini previsti.

Se l’accordo viene raggiunto, in presenza dei requisiti previsti dalla legge viene omologato dal Giudice e ad esso viene data esecuzione direttamente dal debitore o da un liquidatore nominato dal Giudice.

Circa gli effetti, già col decreto di apertura della procedura, scatta il divieto per i creditori di esperire azioni esecutive o cautelari individuali.

Rimane ferma la possibilità di annullare, revocare o modificare l’accordo anche a seguito dell’omologazione.

  1. Piano del consumatore

Quest’ultima procedura ricalca in gran parte quella prevista al punto precedente ed infatti può essere proposta in alternativa ad essa.

Vediamo, quindi, quali sono le differenze.

In primo luogo è prevista esclusivamente in favore del consumatore, da intendersi come la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei alla propria professione o attività imprenditoriale.

In secondo luogo l’organo di composizione della crisi è chiamato a redigere apposita relazione particolareggiata che deve essere allegata al piano al momento del deposito presso il Tribunale competente.

Infine, il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali scatta solo a seguito dell’omologazione e non già dal momento della presentazione del piano.

Il Giudice, tuttavia, può disporre, col decreto di apertura della procedura, la sospensione delle azioni individuali qualora ritenga che possano pregiudicare la fattibilità del piano.