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La notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale Equitalia

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

info-553647_960_720Finora, le cartelle esattoriali venivano inviate tramite il servizio postale ed erano, nella maggior parte dei casi, impugnate per irregolarità della notifica.

Oggi, una delle novità più importanti della riforma del sistema di riscossione è la notifica a mezzo posta elettronica certificata delle cartelle esattoriale Equitalia.

L’art. 14 del D. lgs 159/2015 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

In virtù di tale disposto, dal primo giugno 2016, le ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi riceveranno le notifiche di pagamento esclusivamente tramite PEC, all’ indirizzo risultante dall’ indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Rimane, invece, facoltativa la notifica via pec per i privati cittadini titolari di un indirizzo di posta certificata.

In tale modo, verranno ottimizzati i tempi di conoscibilità degli atti ai contribuenti e verranno ridotti i costi amministrativi.

La riforma contiene, altresì, le regole comportamentali che l’Equitalia dovrà adottare, nello specifico l’art. 14 precisa che: “Nel caso in cui un indirizzo PEC risultasse non valido, disattivo o non funzionante, la notifica verrà depositata presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e un avviso sarà pubblicato sul sito web della stessa. Il destinatario ne riceverà notizia tramite raccomandata A/R.

Nel caso in cui la casella PEC risultasse piena, la società incaricata della riscossione effettuerà un nuovo invio dopo almeno 15 giorni. Se anche il secondo tentativo avesse esito negativo, si procederà come nel caso precedente”.

Tuttavia, anche con il nuovo sistema di notifica delle esattoriali si potranno contestare vizi formali della notifica in quanto la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale.

Infatti, ciò che viene inviata tramite pec è semplicemente una copia informatica e non l’originale della cartella esattoriale.

Da qui ne deriva la nullità!

La nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l’originale dell’atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità.

Con la contestazione sulla regolarità della notifica da parte del contribuente avverrà l’inversione dell’onere della prova in quanto sarà, dunque, onere dell’Agenzia di Riscossione provare la conformità della cartella esattoriale inviata via PEC all’originale.