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Presupposti e modalità per l’ammissione al beneficio dell’amministrazione di sostegno

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

hammer-802302_960_720In alternativa alle vecchie ed invasive forme di tutela della interdizione e della inabilitazione, a far data dal 2004 è possibile ricorrere allo strumento più snello e flessibile dell’amministrazione di sostegno (regolato agli artt. 404 – 413 del codice civile).

Quali sono i presupposti per poter accedere a questo beneficio?

In primo luogo il beneficiario deve essere una persona che non è in grado di poter badare ai propri interessi a causa di una infermità o una menomazione fisica o psichica, anche temporanea.

In secondo luogo la nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta solo tramite apposito ricorso presso il giudice tutelare del Tribunale nella cui circoscrizione vi è la residenza o il domicilio del beneficiario.

Chi può presentare il ricorso?

Innanzitutto il beneficiario stesso, il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Oltre a ciò, sono legittimati a richiedere l’amministrazione di sostegno l’eventuale tutore o curatore, il pubblico ministero e gli operatori dei servizi sociali.

Il ricorso può essere presentato personalmente oppure, scelta che si consiglia, tramite l’ausilio di un avvocato.

A seguito della presentazione del ricorso il giudice tutelare apre la relativa procedura e fissa apposita udienza al fine di sentire il beneficiario. Qualora ciò non fosse possibile (ad es. per le condizioni di infermità del beneficiario) è previsto che sia il giudice stesso a recarsi sul posto ove si trova il beneficiario. La mancata audizione del beneficiario da parte del giudice non inficia comunque la prosecuzione della procedura.

Il giudice tutelare, valutate le richieste e gli interessi del beneficiario, esaminata la documentazione allegata al ricorso od eventualmente richiesta in via istruttoria dal giudice stesso, con decreto provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

Di regola è lo stesso beneficiario che indica la persona da nominare oppure è il ricorrente stesso, se persona diversa dal beneficiario, a proporsi.

In mancanza, ovvero in caso di contestazione oppure qualora il giudice ritenga che la scelta sia contraria agli interessi del beneficiario, l’amministratore è scelto dal giudice, che spesso prediligerà, ad esempio, il coniuge o convivente, i genitori, i figli o i fratelli o sorelle.

Con il decreto di nomina, che può avere durata indeterminata o determinata, vengono indicate quali sono le attività che l’amministratore ha il potere di porre in essere al posto e nell’interesse del beneficiario (ad. Esempio gestione del conto corrente oppure riscossione di eventuali pagamenti).

Annualmente l’amministratore di sostegno sarà tenuto a redigere un apposito rendiconto circa l’attività svolta.

L’incarico può prevedere un compenso.

Quando vengono meno i presupposti che avevano giustificato la nomina dell’amministratore di sostegno oppure quando si ritiene di dover procedere alla nomina di un diverso amministratore, è necessaria la relativa istanza presso il giudice tutelare competente.