Menù

Le unioni civili e le convivenze di fatto: principali caratteristiche dei due nuovi istituti previsti dalla legge Cirinnà

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

LGBT_flag_map_of_Italy.svgIn data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge Cirinnà, con la quale sono stati previsti e regolamentati due distinti istituti, che vanno ad affiancarsi a quello tradizionale costituito dal matrimonio: le unioni civili e le convivenze di fatto.

La legge consta di un solo articolo composto da ben sessantanove comma.

I comma da 1) a 35) disciplinano le unioni civili mentre quelli dal 36) al 65) riguardano le convivenze di fatto. I restanti comma contengono disposizioni circa gli oneri finanziari per l’attuazione della relativa disciplina.

Le unioni civili riguardano persone dello stesso sesso e permettono loro di potersi “sposare” rilasciando apposita dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvederà poi a registrare l’atto di unione civile nell’archivio dello stato civile; il relativo documento deve contenere i dati anagrafici e la residenza delle parti e dei testimoni nonché il regime patrimoniale prescelto.

Se le parti non concordano diversamente, il regime patrimoniale dell’unione civile è rappresentato dalla comunione dei beni.
Le parti possono altresì decidere di adottare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.

Tramite la costituzione dell’unione civile, quali sono gli effetti che ne derivano? Ebbene le parti assumeranno i medesimi diritti e doveri, in particolar modo l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, nonché l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni proporzionalmente alle proprie capacità e sostanze.
Non è previsto l’obbligo di fedeltà, diversamente da quanto disposto in caso di matrimonio.

Tra i casi di scioglimento dell’unione vi è ovviamente la morte di una delle parti nonché la manifestazione della volontà di entrambi di porre fine all’unione civile, da comunicarsi, anche disgiuntamente, avanti l’ufficiale di stato civile. Dalla manifestazione della volontà decorrono i tre mesi necessari per proporre formale domanda di scioglimento con le modalità previste per la separazione/divorzio.

E’ previsto il diritto agli alimenti in favore del partner più debole.

Tra le novità di maggior rilievo, il fatto che le parti siano considerate eredi, con conseguente possibilità di usufruire della pensione di reversibilità, della legittima sull’eredità ed del TFR del partner deceduto.

Il secondo istituto regolato dalla legge Cirinnà è la convivenza di fatto, che sussiste quando due persone, etero o gay, sono unite da stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

L’accertamento della stabile convivenza viene eseguita sulla base delle dichiarazioni anagrafiche rilasciate dalle parti medesime.

La legge prevede tutta una serie di diritti specifici spettanti al convivente in ipotesi quali la malattia od il ricovero del compagno/a, la possibilità di continuare ad abitare nella casa di comune residenza anche dopo il decesso di uno dei conviventi oppure la possibilità di nominare il convivente proprio rappresentante (in caso di malattia o morte) o tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda invece i rapporti patrimoniali tra i conviventi, la legge dispone che spetterà agli stessi regolare questo aspetto tramite la sottoscrizione di un contratto di convivenza che può avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto, il notaio o l’avvocato hanno l’obbligo di trasmettere il contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, morte di uno dei conviventi oppure matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra il convivente ed un’altra persona.