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Risarcimento diretto dei danni: quando si applica, casi di esclusione del risarcimento diretto e le modalità per richiedere il risarcimento del danno.

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

L’indennizzo diretto del risarcimento dei danni è stato introdotto con D. L. n.223 del 04.07.2006 (c.d. Decreto Bersani) il quale ha apportato delle modifiche significative relative alle modalità di liquidazione del risarcimento del danno in caso di sinistri stradali.

La suddetta normativa ha modificato l’art. 149 del codice delle Assicurazioni che così disciplina:

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” .

Pertanto, in caso di sinistro stradale, il danneggiato dovrà rivolgere le richieste di risarcimento alla Compagnia Assicurativa del proprio veicolo la quale procederà a liquidare il danno subito.

L’applicabilità del risarcimento diretto, tuttavia, ha delle eccezioni.

Infatti, tale disciplina non si applica:

  • nel caso di sinistri avvenuti fra più di due veicoli (ad esempio un tamponamento a catena, etc….)

  • quando un veicolo di quelli coinvolti è assicurato con una Compagnia estera;

  • quanto è coinvolto un ciclomotore con la vecchia targa (per intenderci la targa a 5 cifre);

  • quando le assicurazioni dei mezzi coinvolti non hanno aderito alla convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

La convenzione CARD è la convenzione con la quale le Compagnie di Assicurazioni si impegnano a liquidare il danno ai propri assicurati salvo, poi, ottenere un rimborso forfettario dalla assicurazione del danneggiante.

Nel caso in cui il sinistro stradale sia avvenuto in una delle ipotesi di esclusione della disciplina sul risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il pagamento dei danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del responsabile che ha causato l’incidente.

Riassumendo: nel caso di sinistro stradale, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento del danno alla Compagnia che ha assicurato il proprio veicolo e, nel caso in cui il danneggiato non sarà soddisfatto dell’ammontare del danno liquidato dalla compagnia o nel caso in cui la compagnia non procederà alla liquidazione, potrà proporre azione giudiziaria di risarcimento del danno solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Per l’assistenza nella richiesta di risarcimento del danno in caso di sinistri stradali potrete rivolgervi allo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze in Via Dei Della Robbia n.100.