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Fondo patrimoniale: entro che limiti sono pignorabili i beni facenti parte del fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è uno strumento tramite il quale viene creato un vincolo su determinati beni per la famiglia ed è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia nel 1975 che ha previsto che la titolarità dei beni vincolati nel fondo spetta ad entrambi i coniugi secondo il regime della comunione legale.

È disciplinato dall’art. 167 del codice civile il quale così recita: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.

Tale fondo può essere istituito da un coniuge, da entrambi i coniugi e da un terzo. In quest’ultimo caso “la costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi si perfeziona con l’accettazione dei coniugi”.

Ha la funzione di destinare determinati beni, che possono essere beni mobili registrati, immobili, somme di denaro, al soddisfacimento esclusivo dei bisogni della famiglia.

Per assolvere a tale funzione è considerato una parte separata dal patrimonio dei coniugi.

Proprio per tale motivo il fondo patrimoniale è sottoposto ad una disciplina particolare.

In particolare, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Anzi, per il compimento di determinati atti di disposizione dei beni del fondo, è necessario il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori è necessario chiedere l’autorizzazione del giudice.

Infatti, l’art.170 del codice civile prevede che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

In buona sostanza, tutto ciò che si spende per le necessità familiari dà diritto al creditore non pagato di pignorare anche la casa o il terreno inserito nel fondo patrimoniale; invece, ciò che non riguarda i bisogni della famiglia impone al creditore di rivolgere le proprie “attenzioni” su cose diverse da quelle del fondo.

Proprio per tale motivo, la costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio, conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Tale forma di pubblicità ha natura dichiarativa e rende, cioè, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile ai terzi che vogliano acquistare diritti sullo stesso.

È necessario poi trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili e mobili rispettivamente nei registri immobiliari e mobiliari.

Per i titoli di credito bisogna effettuare l’annotazione del vincolo sul documento.

Tuttavia, la reale portata del divieto di cui all’art.170 c.c. è sempre stata oggetto di dibattito giurisprudenziale in quanto tale divieto si pone come eccezione alla regola generale della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Di recente, vi è stata una pronuncia di merito del Tribunale di Cassino (30.05.2016) il quale, rifacendosi ad un orientamento della Suprema Corte, ha ribadito che: “ai fini dell’applicazione del divieto circa l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. spetta al debitore provare l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerzia dei debiti alle esigenze familiari, come pure spetta al debitore dimostrare che il creditore era a conoscenza di detta estraneità”.

In altri termini, l’onere della prova grava sul debitore il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgervi allo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze in Via Dei Della Robbia n.100.