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Tutela avverso il verbale negativo di accertamento della commissione medica nominata dall’INPS

indexIl sistema previdenziale italiano prevede tutta una serie di misure finalizzate a sostenere il reddito di persone che, spesso per infermità di natura fisica,  sono impossibilitate a svolgere attività lavorativa o necessitano di assistenza continua.

Tra le suddette misure previdenziali, a titolo di esempio possiamo citare l’assegno di invalidità, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento.

Al fine di ottenere tali prestazioni previdenziali è necessario predisporre apposita domanda all’INPS, che nominerà una commissione medica preposta alla valutazione, tramite apposta visita medica sul cittadino richiedente, della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l’erogazione del beneficio previdenziale.

E’ frequente l’ipotesi nella quale il verbale di accertamento della commissione medica sia, tuttavia, negativo e che, pertanto, determini il rigetto della domanda proposta dal cittadino.

In questi casi, quando si ritiene che il verbale di accertamento sia suscettibile di contestazione, quale forma di tutela rimane a disposizione del cittadino?

La prima e unica fondamentale forma di tutela è il diritto di presentare, tramite avvocato, ricorso al Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro – competente per territorio (e, quindi, rileverà in tal senso la residenza del cittadino richiedente).

Entro che termine deve essere presentato il ricorso avverso il verbale di accertamento?

Il termine è di sei mesi, decorrenti dal ricevimento del verbale.

Occorre, tuttavia, effettuare una distinzione circa la procedura.

Di regola, in materia previdenziale ed assistenziale, si può presentare ricorso ordinario al Tribunale seguendo le regole predisposte dal codice di procedura civile e che disciplinano il giudizio di lavoro.

A far data dal 01.01.2012, tuttavia, nelle materie concernenti l’invalidità civile, la sordità, la cecità, handicap e disabilità nonché di pensione di inabilità e assegno di invalidità, l’art. 445 bis c.p.c. dispone che sia preliminarmente necessario depositare, presso il Tribunale competente come sopra individuato e sempre tramite l’ausilio di un avvocato, domanda di accertamento tecnico preventivo.

A seguito della domanda, il Giudice fisserà apposita udienza nella quale nominerà un CTU che procederà alla valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per l’erogazione del beneficio.

Alle operazioni peritali è prevista la partecipazione obbligatoria del medico INPS.

A seguito del deposito della perizia, il Giudice ne comunicherà il deposito alle parti con contestuale richiesta di comunicare in forma scritta ed entro trenta giorni, eventuali contestazioni.

Si aprono, a questo punto, due scenari:

  • Non vi sono contestazioni, ed a questo punto il Giudice omologherà l’accertamento del CTU che diverrà definitivo e inappellabile;
  • Qualora sorgessero delle contestazioni, sarà necessario introdurre apposito giudizio regolato dalle norme del codice di procedura civile in materia di giudizio del lavoro.

Per qualsiasi approfondimento o per ricevere assistenza per la predisposizione dei ricorsi oggetto del presente articolo, si consiglia di contattare direttamente lo Studio Legale Bruni – Manigrasso, sito in Firenze, via dei della Robbia n. 100.