Quanto dura l’obbligo di mantenere i figli maggiorenni?
Il mantenimento di un figlio è un diritto ed un dovere del genitore, garantito costituzionalmente.
Il raggiungimento della maggiore età non fa venir meno automaticamente il suo diritto ad essere mantenuto dai propri genitori.
Tale diritto/dovere di mantenere il proprio figlio permane anche in caso di crisi del matrimonio tra i genitori.
Ma fino a che età si ha l’obbligo di mantenere un figlio?
Una risposta precisa a questa domanda non sussiste in quanto la legge non fissa un’età precisa: l’art. 337 ter c.c. così dispone: “Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno” e l’art. 337 sieptes c.c. recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
Per stabilire se vi è ancora la necessità del mantenimento, il giudicante dovrà valutare caso per caso la cessazione, riduzione o proseguimento del versamento per il mantenimento del figlio maggiorenne tenendo conto del contesto familiare, della situazione patrimoniale e l’impegno del figlio in quanto i figli hanno diritto a percepire l’assegno di mantenimento fino a che non sono autosufficienti indipendenti economicamente.
Si parte comunque dal presupposto che finchè il figlio non è indipendente economicamente permane l’obbligo al mantenimento.
Ma cosa vuol dire “indipendenza economica”? Quando si può dire che il figlio maggiorenne è “indipendente economicamente”?
La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013).
L’obbligo del genitore – separato e/o divorziato – di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne può ritenersi estinto solo esclusivamente a seguito del comprovato raggiungimento da parte del figlio medesimo di un’effettiva e stabile indipendenza economica
Tuttavia, la giurisprudenza, analizzando caso per caso, ha individuato negli ultimi anni dei paletti più stretti per il mantenimento dei figli: “l’obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte” (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013).
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