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La responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

La disciplina in oggetto rappresenta un tema estremamente delicato e che, da sempre, è oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Sull’argomento è intervenuto il legislatore con la legge 24 del 08 marzo 2017, la c.d. Legge Gelli-Bianco, con la quale sono stati fissati alcuni principi cardine volti a regolare la materia, ancorché la legge stessa sia lungi dall’essere completa ed esaustiva, in quanto numerose questioni sono ad oggi rimaste irrisolte.

Quali sono questi principi fondamentali sanciti dalla Legge Gelli Bianco?

  1. La struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, che si avvale di esercenti la professione sanitaria, risponde, e quindi è tenuta a risarcire il danno causato da una condotta colposa e dolosa degli esercenti stessi.
  2. La suddetta responsabilità ha natura contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., con importanti conseguenze, pertanto, in materia di onere della prova e prescrizione.
  3. La struttura risponde anche nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria non sia un suo dipendente o qualora sia stato scelto dal paziente medesimo o che abbia operato in regime di libera professione intra-muraria o, addirittura, nello svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione.
  4. L’esercente che svolge attività sanitaria, invece, risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi, la sua responsabilità per il danno causato ha natura extracontrattuale, salvo che lo stesso non abbia agito in adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente.
  5. Sia la struttura sanitaria che l’esercente la professione sanitaria hanno l’obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.
  6. Colui che ritenga di aver subito un danno da una condotta colposa o dolosa tenuta da un esercente la professione sanitaria all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata può agire in giudizio per ottenere il risarcimento.
  7. E’, tuttavia obbligatorio, esperire preventivamente il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ovvero la consulenza tecnica preventiva oppure, in alternativa, esperire il tentativo di mediazione previsto dalla D.lgs. 28/2010.
  8. I tentativi di cui al punto precedente sono condizioni di procedibilità, con la conseguenza che è possibile agire in giudizio solo qualora i tentativi di cui sopra si siano conclusi negativamente o non siano stati definiti nel termine di sei mesi.
  9. L’azione davanti al giudice per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria deve avvenire nelle forme del procedimento sommario di cognizione regolato dall’art. 702 bis e ss del c.p.c.
  10. Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente sia nei confronti della struttura sanitaria, sia nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e sia nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria e a quella che presta la copertura sanitaria all’esercente la professione sanitaria, nei limiti delle somme previste dai rispettivi contratti assicurativi.
  11. L’impresa di assicurazione che abbia proceduta a risarcire il danneggiato ha diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato.
  12. La struttura sanitaria stessa ha diritto di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria qualora il danno sia stato causato per dolo o colpa grave. L’azione di rivalsa, qualora l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni, può essere esercitata solo a risarcimento avvenuto ed entro un anno dal pagamento.
  13. Qualora la domanda di risarcimento venga accolta, infine, il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, in caso di dolo o colpa grave, dovrà esercitare una azione di responsabilità amministrativa a carico dell’esercente la professione sanitaria.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento è possibile contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso di Firenze e prendere un appuntamento sia presso lo studio sito in via dei Della Robbia n. 100 che presso lo studio sito in Via Vittorio Emanuele II n. 247.