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L’AFFIDAMENTO C.D. SUPER ESCLUSIVO DEL MINORE

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

Il presente articolo si sofferma su quella che è una elaborazione prettamente giurisprudenziale e che, pertanto, non trova definizione o ambito applicativo in una precisa norma, ma è stata “creata” dai giudici sula base di quanto stabilito dall’art. 337 quater c.c., introdotto dal D.Lgs 154/2013.

Partiamo dal dato normativo.

Il suddetto articolo, al primo comma, stabilisce che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

Occorre premettere che nel nostro ordinamento, e non solo, ma anche a livello internazionale, sono due i principi fondamentali sui quali si basa il regime di tutela del minore:

  • Il diritto del minore alla bigenitorialità, sancito nell’art. 337 ter c.c., per cui la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, con la conseguenza che il minore ha un diritto a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori, a prescindere dalla conflittualità tra gli stessi o dal fatto che gli stessi siano già separati o divorziati. Questo principio è alla base del fatto che i Giudici tendono quasi sempre a riconoscere l’affidamento condiviso dei figli.
  • Il principio per cui il Giudice, nel momento in cui adotta un provvedimento riguardante la prole, deve sempre perseguire quello che è il miglior interesse del minore, il c.d. best interest of the child, come sancito dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.

Ma cosa succede quando questi due principi entrano in conflitto tra di loro? In questo caso viene data prevalenza al principio del migliore interesse del minore, che pertanto può giustificare l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.

Come già sottolineato all’inizio del presente articolo, la giurisprudenza ha compiuto un passo ulteriore, estrapolando dall’art. 337 quater c.c., che disciplina l’affidamento esclusivo, la figura dell’affidamento super esclusivo.

Ma qual è la differenza sostanziale tra queste due figure?

Nell’affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore importanza per i figli (ad esempio relativamente alla salute e/o istruzione etc), devono comunque essere prese in comune da entrambi i genitori, nel rispetto delle inclinazioni e capacità dei figli.

Nell’affidamento super esclusivo, invece, anche le decisioni di maggior importanza vengono assunte esclusivamente dal genitore affidatario.

Si tratta di una differenza di notevole importanza, dettata dalla realtà dei fatti davanti ai quali i Giudici spesso si sono trovati davanti a situazioni tali per cui anche solo l’affidamento esclusivo risultava lesivo nei confronti del minore, ad esempio nell’ipotesi del genitore irreperibile e/o che si è sempre dimostrato disinteressato ai figli, sia da un punto di vista morale che materiale; nell’ipotesi di incapacità genitoriale palese; nell’ipotesi del genitore che ha usato violenza nei confronti dell’altro coniuge o del figlio; nell’ipotesi di genitore che risiede all’estero senza alcun contatto con i figli.

Nel caso in cui venga disposta questa forma rafforzata di affidamento esclusivo, quali diritti/doveri residuano in capo al genitore non affidatario?

Al riguardo si può far riferimento sempre all’art. 337 quater c.c., che affida al genitore non affidatario un compito di vigilanza e la possibilità di adire il giudice, laddove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di contattare lo studio legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze ai seguenti indirizzi:

Via dei della Robbia n. 100 50132

Via Vittorio Emanuele II n. 247 50134