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ASSEGNO DIVORZILE E CONVIVENZA MORE UXORIO

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

L’instaurazione di una nuova convivenza da parte dell’ex coniuge economicamente più debole, determina la perdita dell’assegno divorzile eventualmente percepito?

La risposta non è scontata come potrebbe apparire.

Fino a quale anno fa, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, tendeva a dare risposta positiva al quesito precedentemente posto.

Secondo i Giudici, l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, faceva venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge sicché il relativo diritto non entrava in stato di quiescenza ma veniva definitivamente escluso (Cass. n. 17195/11; 6855/15: n. 32871/18.

L’assegno divorzile non è dovuto, in via definitiva, qualora l’avente diritto abbia instaurato con un’altra persona una convivenza con i caratteri della stabilità e della continuità, i cui componenti abbiano elaborato un progetto di vita in comune analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, non rilevando la successiva cessazione di tale convivenza” (CASS 6855/15).

Ancora, “In caso di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, si opera una rottura tra la pregressa fase di convivenza matrimoniale e il nuovo assetto fattuale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno” (Cass 32871/2018).

Questa impostazione, che per anni ha caratterizzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, ha tuttavia subito un arresto ed un superamento sempre all’interno della stessa Corte, la quale, con la famosa sentenza a Sezioni Unite n. 32198/21, ha ribaltato questo orientamento, confermandolo più e più volte anche di recente, come con la sentenza n. 14254/22 e l’ordinanza n. 33665/22.

Cosa hanno statuito i Giudici della Corte di Cassazione?

Che qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.

Si tratta di un ragionamento completamente opposto a quello che sussisteva in precedenza.

Il diritto a conservare l’assegno divorzile, tuttavia, non è automatico né riconosciuto di default, ma è collegato alla sua natura compensativa.

I Giudici hanno, infatti, specificato che l’ex coniuge economicamente più debole che instauri una convivenza more uxorio con un terzo, per mantenere l’assegno divorzile dovrà fornire prova rigorosa del contributo offerto alla precedente comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Per qualsiasi approfondimento o per assistenza sulla questione, si consiglia di contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze, in via dei Della Robbia n. 100 ed in via Vittorio Emanuele II n. 247