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CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO: QUANDO E’AMMISSIBILE? IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, ai giudizi instaurati dopo il 28.02.2023 si applica il disposto dell’art. 473 bis.49 c.p.c., secondo il quale le parti hanno la facoltà di presentare domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio), contestualmente alla domanda di separazione, con la precisazione che le domande relative al divorzio sono procedibili solo al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, comunque, decorso il termine di legge, nella specie 6 o 12 mesi, a seconda che la procedura che ha portato alla separazione abbia avuto natura consensuale o contenziosa.

La disposizione che prevede siffatta facoltà è stata inserita all’interno delle norme del Codice Civile che disciplinano il giudizio contenzioso, mentre analoga disposizione non è stata espressamente prevista anche nei giudizi consensuali, ovvero azionati su domanda congiunta dei coniugi.

Si è posto, pertanto, il problema di capire se il cumulo delle domande fosse o meno ammissibile anche nelle procedure consensuali.

Infatti i vari Tribunali avevano offerto soluzioni contrastanti al riguardo, ad esempio i Tribunali di Genova, Milano e Vercelli si erano espressi a favore del cumulo, laddove quelli, sempre a titolo di esempio, di Firenze, Bari e Padova avevano negato la possibilità di procedere al cumulo delle domande in sede consensuale.

Alla luce di tale contrasto, il Giudice del Tribunale di Treviso ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Cassazione, per investirla della questione.

La I Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 28727 del 16.10.2023, ha preso posizione a favore della tesi della ammissibilità del cumulo delle domande anche con riferimento ai giudizi consensuali.

La Cassazione afferma, infatti, che non si rinvengono “ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione delle domanda congiunta di divorzio sarà condizionata alla omologazione con sentenza passata in giudicato della separazione oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge”.

Secondo la Corte una tale soluzione risponde all’esigenza del “risparmio di energie processuali” che era alla base della previsione di cui all’art. 473 bis.49 c.p.c.: permettere alle parti, a fronte di una crisi matrimoniale ormai irreversibile, di raggiungere in un’unica sede un accordo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, disciplinando in un’unica soluzione sia i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi sia i rapporti con i figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, realizza indubbiamente un “risparmio di energie processuali” indiscutibile.

Per approfondimenti o chiarimenti, si consiglia di contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze, in via dei della Robbia n. 100 ed in via Vittorio Emanuele II n. 247.