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CONVIVENZA PREMATRIMONIALE E QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

In data 18.12.2023, è stata pubblicata una importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, con la quale sono stati delineati fondamentali principi in merito agli aspetti patrimoniali legati al divorzio.

Di particolare rilevanza è stato il principio enucleato in merito alla quantificazione dell’assegno divorzile tenendo conto non solo della durata della vita matrimoniale ma anche alla convivenza prematrimoniale.

Di seguito il principio suddetto: “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

Al fine di meglio comprendere quanto sopra statuito, giova ricordare che l’art. 5 , comma 6 , l.898/1970 (legge sul divorzio),  prevede, innanzitutto, che il giudice tenga (sempre) conto: delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del rapporto. Effettuata questa valutazione, il giudice disporrà l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

La Cassazione, a seguito della importante pronuncia del 2018 sulla natura ambivalente dell’assegno divorzile (assistenziale e compensativa) ha ribadito che la durata del vincolo coniugale non assume più rilievo esclusivamente ai fini della quantificazione dell’assegno, come ritenuto in precedenza, ma viene in considerazione, unitamente agli altri criteri, anche ai fini dell’accertamento del relativo diritto, e ciò può quindi giustificarne l’esclusione, ove, per la sua brevità, non abbia consentito la prestazione di un significativo contributo o il sacrificio di apprezzabili aspettative professionali da parte del richiedente.

Sulla base di questo presupposto i Giudici della Suprema Corte sono pertanto arrivati ad affermare il principio sopra esposto, partendo da un ricorso presentato dalla ex moglie, secondo la quale la Corte d’Appello aveva omesso di considerare, quanto al contributo dato al nucleo familiare dalla ex moglie, anche con la messa a disposizione di ricchezze provenienti dalla propria famiglia d’origine, oltre che attraverso il ruolo svolto di casalinga e madre, il periodo (nella specie settennale) continuativo e stabile di convivenza prematrimoniale.

I Giudici, infatti, sottolineando l’importanza di rispettare, nel diritto di famiglia, l’evoluzione del costume sociale nei modelli familiari, ha riconosciuto quindi come la convivenza prematrimoniale sia ormai un fenomeno di costume sempre più radicato, con la conseguenza che va computato, ai fini dell’assegno divorzile, “il periodo della convivenza prematrimoniale solo ai fini della verifica dell’esistenza di scelte condivise dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale, che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze in via dei della Robbia n. 100 ed in via Vittorio Emanuele II 247.