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LA TUTELA PREVISTA PER IL TERZO TRASPORTATO AI SENSI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

Il presente articolo trae spunto da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35318/22, pubblicata in data 30.11.2022, con la quale viene risolto il contrasto giurisprudenziale circa i requisiti necessari affinchè il terzo trasportato, che ha subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, possa o meno invocare la tutela “rafforzata” prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Prima di addentrarsi nell’analisi del suddetto dibattito, è necessario, come punto di partenza, verificare cosa preveda l’art. 141 del Cod. Ass.

In termini semplificati, la suddetta norma prevede che, ad accezione del sinistro cagionato da caso fortuito, il terzo trasportato può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, entro il massimale previsto dalla legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Si tratta pertanto di una forma di tutela finalizzata ad agevolare la posizione del terzo trasportato, che va ad affiancarsi a quelle già previste dall’ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia le azioni ex art. 2043 e 2054 c.c. e quella prevista dall’art. 144 del Cod. Ass., che tuttavia richiede l’accertamento del veicolo responsabile della causazione del sinistro.

In che modo la tutela di cui all’art. 141 Cod. Ass. agevola la posizione del terzo trasportato?

Sotto due punti di vista, come sottolineato anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione da cui trae spunto questo articolo:

a) assegna al danneggiato un debitore certo e facilmente individuabile (ovvero l’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il terzo, impresa assicuratrice che potrà poi rivalersi nei confronti dell’assicurazione del veicolo che risulterà responsabile);

b) riduce grandemente l’onere della prova: il terzo non deve provare chi è l’effettivo responsabile del sinistro, ma solo il fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo coinvolto e la natura ed entità dei danni subiti a causa del sinistro.

Non è necessario per il terzo dimostrare chi è colui che ha causato il sinistro.

Vi sono due limiti:

  • Sinistro cagionato da caso fortuito (ovvero il sinistro è causato da fattori naturali o umani estranei alla circolazione dei veicoli coinvolti);
  • Il danno è risarcibile nei limiti del massimale previsto dalla legge e non da quello eventualmente previsto in polizza, che di regola è superiore. Per ottenere un danno risarcibile che superi il massimale di legge, sarà necessario esperire l’azione ex art 144 Cod. Ass., con tutti i rischi e le lungaggini, anche processuali, legati all’onere di prova.

Una volta delineata la tutela prevista dall’art. 141 Cod. Ass., arriviamo al nocciolo del dibattito interpretativo giurisprudenziale, sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Quale è il quesito?

L’art. 141 del Cod. Ass., si applica anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona terza trasportata danneggiata e/o deceduta?

Secondo un primo orientamento, più risalente, il terzo trasportato danneggiato può invocare l’art. 141 anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato, fatta eccezione per il caso fortuito.

Secondo invece un orientamento più recente, perché si possa invocare l’art. 141 è necessaria la presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti, fatto sempre salvo il caso fortuito.

Quale soluzione hanno adottato le Sezioni Unite?

Possiamo affermare che la soluzione adottata in realtà abbracci entrambi gli orientamenti sopra esposti.

Ritiene il Collegio infatti che l’azione diretta di cui all’art. 141 Cod. Ass. richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, anche in assenza di un scontro, essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro,  pensiamo ad esempio ad una condotta irregolare come il taglio della strada o l’immissione contromano.

Questa soluzione è avvalorata sia dal dato letterale della norma, che parla espressamente di “conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sia dalla volontà del legislatore, in quanto il meccanismo di cui all’art. 141 Cod. Ass. è strutturato sulla presenza di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore, chiamata subito a risarcire il trasportato danneggiato, e quella del responsabile civile, individuato a seguito dell’accertamento della responsabilità dei vari conducenti, impresa nei cui confronti la prima può poi agire in rivalsa.

Le Sezioni Unite pertanto concludono nel senso della necessaria presenza di due veicoli ma, come già anticipato, la stessa accoglie in parte anche alcune considerazioni dell’orientamento che invece riteneva sufficiente la presenza di

un solo veicolo.

Il Collegio infatti ritiene applicabile l’art. 141 Cod. Ass., anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di assicurazione.

Concludiamo questo articolo con una ulteriore specificazione, relativa all’evento che ha causato la sentenza oggetto del presente articolo, ovvero il decesso del terzo trasportato nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo coinvolto fosse parente del deceduto (nella specie, il marito).

In tal senso la Corte, sul presupposto che la norma di cui all’art. 141 Cod. Ass. ha natura eccezionale e non suscettibile pertanto di applicazione analogica, specifica che essa si applica solo in favore del trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro: infatti, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e, pertanto, non suscettibile di rientrare nella tutela rafforzata di cui all’art. 141 Cod. Ass.

Diverso il caso di danno subito dal trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e per il quale i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis: in questa seconda ipotesi il danno, ancorchè reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato.

Per approfondimenti o chiarimenti, si consiglia di contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze, in via dei della Robbia n. 100 ed in via Vittorio Emanuele II n. 247.