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Mantenimento disposto in via provvisoria ma revocato in sentenza definitiva: le somme versate sono ripetibili?

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

A fronte di una crisi familiare, destinata a concludersi in una separazione tra i coniugi o nel divorzio, l’ordinamento italiano prevede che il coniuge economicamente più forte di regola versi a favore dell’altro, che non abbia adeguati redditi propri, delle somme di denaro mensili a titolo di mantenimento; l’obbligo di mantenimento sussiste sempre, invece, in favore dei figli minorenni o, seppur maggiorenni, non economicamente autosufficienti.

Da un punto di vista processuale, l’eventuale mantenimento per il coniuge o ex coniuge, ed i figli, viene fissato dal Giudice in forma provvisoria nell’ambito della prima udienza del giudizio di separazione o divorzio.

Il provvedimento provvisorio del giudice, al termine del giudizio, verrà confermato, revocato o modificato in sentenza.

Ed è in questo contesto che si inserisce l’argomento del presente articolo.

Nell’ipotesi in cui la sentenza definitiva revochi il mantenimento o ne diminuisca l’importo, il coniuge che aveva provveduto al pagamento disposto in via provvisoria, può richiedere al coniuge beneficiario la restituzione degli importi pagati in eccesso?

Sul punto si registrano numerosi posizioni espresse in giurisprudenza.

Vediamole nel dettaglio.

  1. Un primo orientamento ritiene che la sentenza che diminuisce o revoca il mantenimento non può disporre per il passato ma solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. Conclude nel senso della non ripetibilità degli importi o dei maggiori imporri sanciti nei provvedimenti temporanei ed urgenti. E ciò vale sia nel caso di mantenimento del coniuge che dei figli; vi è un unico limite, individuato nell’art. 96, comma 2, c.p.c.: se nel chiedere il provvedimento provvisorio ed urgente il coniuge ha agito senza osservare la normale prudenza, le somme versate in eccesso devono essere restituite.
  2. In contrapposizione a tale orientamento, se ne registra un altro di segno intermedio, di natura squisitamente processuale: la sentenza definitiva dispone anche per il passato, ma non agli effetti della ripetibilità delle somme, ma solo per determinare il venir meno dell’efficacia del titolo in forza del quale il coniuge o ex coniuge può pretendere dal coniuge onerato la maggior somma o l’intera somma indicata nel provvedimento provvisorio.
  3. Sulla base di un terzo orientamento, si ammette in linea di principio la retroattività della sentenza che diminuisce o revoca l’assegno e quindi la possibilità di richiedere le somme pagate in eccesso, tranne nell’ipotesi in cui l’assegno provvisorio abbia natura sostanzialmente alimentare, aspetto quest’ultimo da valutare caso per caso .
  4. Per un quarto orientamento, la ripetibilità delle somme è ammessa nella sola ipotesi di mantenimento di figli maggiorenni che successivamente hanno acquisito indipendenza economica e di mala fede del genitore beneficiario che, pur sapendo della sopraggiunta indipendenza economica, aveva continuato a percepire le somme.
  5. Un ultimo orientamento infine si basa sulla differenza tra assegno di mantenimento, ovvero inteso come diritto all’assistenza materiale legato al ruolo di coniuge, e quindi ripetibile, e l’assegno alimentare, legato ad una situazione d stato di bisogno, non ripetibile.

In questo panorama giurisprudenziale controverso, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza pubblicata in data 08.11.2022 che, nel dirimere tali contrasti interpretativi, hanno enunciato il seguente principio di diritto:

Nell’ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche, sulla base di una diversa valutazione per il passato dei fatti posti a base del provvedimento provvisorio, e quindi non in virtù di fatti sopravvenuti, occorre effettuare la seguente suddivisione:

  1. è ammessa la piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, “in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzio”.
  2. Non  invece ripetibile la prestazione economica, “sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto obbligato alla presentazione, sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta”.
  3. Al di fuori dell’ipotesi sub B), in presenza di modifica, con effetto  ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.

Per ogni altro approfondimento, si consiglia di rivolgersi allo Studio Legale Bruni Manigrasso, con studio in Firenze in via dei Della Robbia n. 100 ed in via Vittorio Emanuele II n. 247.