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LA FIDEIUSSIONE BANCARIA C.D. OMNIBUS: QUANDO E’ DA RITENERSI NULLA?

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

Cosa si intende per fideiussione? Trattasi di un contratto di garanzia in virtù del quale un soggetto, il fideiussore, garantisce, nei confronti del creditore, l’adempimento di una obbligazione altrui.

Più semplicemente, a fronte di un rapporto di debito/credito, un soggetto terzo, il fideiussore appunto, che può essere sia una persona fisica che una società, stipula un contratto con il creditore, garantendo la prestazione, di regola di natura pecuniaria, nel caso in cui il debitore principale non vi adempia.

Si tratta di una forma di garanzia piuttosto diffusa in ambito bancario, ove la banca spesso chiede al proprio cliente di prestare una fideiussione a carico di un terzo per garantire il recupero del credito concesso al proprio cliente.

Una particolare forma di fideiussione bancaria è la c.d. omnibus.

Essa è caratterizzata dall’impegno che un soggetto, che può essere un privato, una società o un’altra banca, assume verso una banca e con il quale viene garantita la soddisfazione di tutti i debiti che il beneficiario della garanzia, di regola il debitore principale della banca, avrà nei confronti della banca alla scadenza pattuita o qualora la banca receda dal rapporto chiedendo il saldo.

Quali sono i profili di nullità che possono mergere in merito a questa forma di garanzia?

Ce ne sono principalmente due.

In primo luogo deve essere indicato un massimale ovvero un importo massimo garantito, al di là del quale il fideiussore omnibus non è chiamato a rispondere. La mancata indicazione dell’importo massimo garantito è punita con la nullità dell’intero contratto, come espressamente previsto dall’art. 1938 c.c.

Il secondo profilo di nullità, invece, è di elaborazione giurisprudenziale, come ben delineato nella sentenza delle SS.UU. della Cassazione (la n. 41994/21).

Occorre fare una premessa al riguardo.

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) aveva predisposto degli schemi negoziali a monte che le singole banche, nei rapporti con i propri clienti, potevano adottare, e nei fatti adottavano, per predisporre il contratto di fideiussione omnibus.

Nel 2005, tuttavia, la Banca d’Italia aveva dichiarato, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, che quantomeno tre clausole presenti in questo schema negoziale erano da considerarsi contrarie alla disciplina antitrust.

Le tre clausole oggetto di censura da parte della Banca d’Italia sono di seguito indicate:

  • la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
  • la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. secondo la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
  • la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).

Si pose quindi fin da subito il problema della validità delle fideiussioni omnibus che riportavano lo schema negoziale predisposto dall’ABI.

A seguito di pronunce discordanti sulla questione, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza sopra indicata, che hanno adottato la soluzione della nullità parziale.

Il contratto di fideiussione omnibus è valido ed efficace ma solo parzialmente: sono da considerarsi nulle solo quelle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che non sia provata una diversa volontà delle parti.

Per approfondimenti o chiarimenti, si consiglia di contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze, in via dei della Robbia n. 100 ed in via Vittorio Emanuele II n. 247.