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La pignorabilità dei crediti

La procedura esecutiva del pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che il debitore vanta verso un terzo (ad esempio, il datore di lavoro, un istituto di credito, un locatario o un ente previdenziale).

La legge stabilisce che tale credito debba essere necessariamente pecuniario, ovvero avere ad oggetto una somma di denaro.

Secondo la giurisprudenza, il credito, tuttavia, non necessariamente deve essere esigibile. I Giudici hanno considerato pignorabili anche i crediti illiquidi, incerti ed eventuali (come ad esempio crediti da retribuzioni future o canoni di locazione ancora non maturati).

Fatta questa premessa, l’art. 545 c.p.c. contiene un elenco, non tassativo, di crediti che, pur essendo pecuniari, non possono in alcun modo essere oggetto di pignoramento oppure lo possono essere entro certi limiti ed in presenza di certe condizioni.

A titolo di esempio (senza pretese di esaustività), la legge considera assolutamente impignorabili i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento in favore di persone comprese nell’elenco dei poveri ovvero i sussidi per maternità, malattie o funerali, (art. 545, comma 2, c.p.c.).

Ancora, sono considerati impignorabili, le somme che l’assicurazione deve al contraente o al beneficiario (art. 1923, comma 1 c.c.) oppure i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti da un imprenditore a favore dei propri dipendenti (art. 2117 c.c.).

Quali sono invece i crediti pignorabili in presenza di determinate condizioni?

Innanzitutto i crediti di natura alimentare, purchè il creditore agisca in relazione ad una causa anch’essa di natura alimentare e purchè vi sia l’autorizzazione del Tribunale.

Nella categoria dei crediti pignorabili a certe condizioni, la fattispecie indubbiamente più frequente e controversa riguarda quella relativa ai trattamenti retributivi ed ai trattamenti pensionistici.

Quali sono le regole generali applicabili all’individuazione delle somme pignorabili di uno stipendio o di una pensione?

Trattamenti retributivi:

  • Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro privato, anche derivanti da licenziamento (ad esempio il T.F.R.), sono pignorabili nei limiti di un quinto, per ogni tipologia di credito che non sia di natura alimentare.
  • Per i crediti alimentari infatti, la quota pignorabile è individuata e autorizzata dal Giudice.
  • Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause precedentemente indicate (crediti alimentari e crediti di natura diversa) non può andare oltre la metà dello stipendio o delle indennità percepite dal lavoratore.
  • Qualora lo stipendio o le indennità siano accreditate su un conto corrente bancario o postale, le somme possono essere pignorate per un importo eccendente il triplo dell’assegno sociale solo nel caso in cui l’accredito sia anteriore alla notifica del pignoramento; si applica invece la regola del quinto (o le altre regola precedentemente illustrate per i crediti alimentari e il concorso di cause), quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.
  • A seguito di svariati interventi della Corte Costituzionale, il regime della pignorabilità degli stipendi privati si applica anche nel caso di dipendenti pubblici; i trattamenti differiscono tuttavia in presenza di eventuale cessione volontaria del quinto dello stipendio.

Trattamenti pensionistici

  • Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità alternative o altri assegni di quiescenza, non sono pignorabili fino ad un ammontare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente è pignorabile secondo le regole generali (per esempio secondo la regola del quinto).
  • Anche per i trattamenti pensionistici vale la regola prevista dall’art. 545, comma 8, c.p.c.: le somme dovute a titolo di pensione, di indennità alternative o altri assegni di quiescenza, qualora siano accreditate su un conto corrente bancario o postale, possono essere pignorate per un importo eccendente il triplo dell’assegno sociale solo nel caso in cui l’accredito sia anteriore alla notifica del pignoramento; si applica invece la regola del quinto (o le altre regola precedentemente illustrate per i crediti alimentari e il concorso di cause), quando l’accredito ha luogo alla date del pignoramento o successivamente.

Per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento è possibile contattare lo Studio Legale Bruni Manigrasso, con sede in Firenze, via dei della Robbia n. 100 e via Vittorio Emanuele II n. 247, ai numeri indicati sul sito.