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TFR: quando ne spetta una quota all’ex coniuge?

money-2665826_960_720Il trattamento di fine rapporto è una somma di denaro che viene gradualmente accantonata dal datore di lavoro e successivamente versata al lavoratore nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

L’ordinamento italiano, all’art. 12 bis della legge 898/1970, prevede il diritto dell’ex coniuge del lavoratore di ottenere una quota del TFR versato.

Suddetto diritto è, tuttavia, soggetto ad una serie di limitazioni.

Vediamo quali:

1) l’ex coniuge deve farne espressa richiesta al giudice competente, non è, pertanto, un diritto che scatta autonomamente;

2) la domanda deve essere presentata nell’ambito del giudizio di divorzio o, di regola, successivamente all’avvenuto divorzio. Ciò significa che la quota del TFR non spetta qualora i coniugi siano semplicemente separati ma è necessario che sia pendente o già stato pronunciato il divorzio;

3) La quota, pertanto, è disponibile laddove il TFR sia stato percepito successivamente alla proposizione della domanda di divorzio, nel caso maturi in corso di giudizio. Qualora il TFR sia percepito a seguito della pronuncia di divorzio, potrà essere richiesto con apposita istanza. Ne consegue che qualora il TFR si stato percepito prima della proposizione della domanda di divorzio, nessuna quota potrà essere richiesta dall’ex coniuge;

4) l’ex coniuge che ne fa richiesta deve essere altresì titolare di un assegno divorzile;

5) L’ex coniuge istante non deve essere convolato a nuove nozze.

A quanto ammonta la quota del TFR disponibile?

Di regola spetta il 40{442f0408090cafd3bf2de9f74ba9075d624607bdbaa71a409b84b4f267e06b27} del TFR netto percepito al momento della cessazione del lavoro, tenuto conto della durata del matrimonio e della sua coincidenza con il rapporto di lavoro.

Per l’assistenza o per chiarimenti potrete rivolgervi allo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze in Via Dei Della Robbia n.100.