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Il nuovo divorzio breve

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

divorzioIl cosiddetto “divorzio breve” è stato introdotto e regolato dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015.
La legge disciplina la durata minima che deve intercorrere tra la separazione dei coniugi e la richiesta di divorzio. La legge, pertanto, non ha eliminato l’istituto della separazione personale tra i coniugi, che rimane, dunque, un passaggio obbligato, ma ha solamente ridotto i tempi di attesa, tempi che differiscono a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale.
– L’art. 1 della nuova legge dispone che:

1) In ipotesi di separazione giudiziale (ovvero una separazione ove non vi è stato accordo tra i coniugi), il nuovo termine è pari a dodici mesi, decorrenti dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale durante la procedura di separazione;

2) in ipotesi di separazione consensuale (ovvero ove vi è stato l’accordo tra i coniugi) o in ipotesi di separazione giudiziale trasformatasi in consensuale in corso di causa, il termine è di soli sei mesi anche qui decorrenti dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;

3) in ipotesi di accordo di separazione concluso a seguito della nuova procedura di negoziazione assistita o concluso davanti all’ufficiale di stato civile, la legge non prevede niente ma si ritiene che sei mesi decorrano dalla data certificata nell’accordo di separazione medesimo.
– L’art. 2 della nuova legge prevede l’effetto dello scioglimento anticipato della comunione legale. Alla luce della nuova normativa, la comunione legale tra i coniugi si scioglie:

1) in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati;

2) in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.
– L’art. 3 della legge, infine, prevede che la nuova normativa si applichi alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.