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Il ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso
index Il ritardo nei pagamenti dalla Pubblica Amministrazione è uno dei problemi più grandi per le imprese italiane le quali, a causa dei debiti della PA, si trovano spesso in deficit  di liquidità.
In particolare, l’attuale disciplina in materia di ritardato pagamento dei crediti della Pubblica Amministrazione riguarda le norme relative all’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e fornitura e le norme relative ai contratti di lavori pubblici.
Vediamo nel dettaglio questi due tipi di contratti pubblici.
Per i contratti pubblici di servizi e fornitura, ovvero “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, lanormativa di riferimento è il D. Lgs n.192/2012, che ha recepito la direttiva europea n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese. Tale normativa ha ridotto notevolmente le differenze tra le transazioni commerciali tra imprese e
quelle tra le Pubbliche Amministrazioni e le imprese.
La disciplina prevede l’obbligo anche per la Pubblica Amministrazione di pagare tutte le fatture entro 30 giorni dalla data di emissione. Tale termine può essere innalzato sino ad un massimo di 60 giorni, purché ciò sia giustificato dalla natura o dall’
oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione (art. 1, comma 4).
Dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento, decorrono gli interessi moratori previsti dalla legge
(pari alla misura del saggio di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali).
La normativa ha anche previsto la nullità per tutte le clausole relative al termine di pagamento (qualora superiore ai 60 giorni), al saggio degli interessi moratori (qualora sia stabilitocontrattualmente dalle parti) o al risarcimento dei costi di recupero quando risultano gravemente inique in danno del creditore.
Pertanto, tutti i patti fatti in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 192/2012 sono dichiarati nulle anche d’ufficio dal giudice.
Per i contratti di lavori pubblici, la normativa di riferimento, che impone il tempestivo pagamento dei crediti dell’impresa appaltatrice da parte della committenza pubblica, è contenuta nel nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.
La disciplina prevede una dettagliata tempistica per il pagamento di acconti e saldo maturati nelle esecuzioni dei lavori pubblici.
Più precisamente, il nuovo regolamento del Codice dei Contratti pubblici prevede che, a partire dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non possa superare i quarantacinque giorni.
Pertanto, una volta emesso il certificato di pagamento, entro i 30 giorni successivi dovrà essere disposto il mandato di pagamento. La normativa dispone altresì in ordine all’entità degli interessi.
Più precisamente precede che nel caso in cui tale certificato dovesse essere emesso oltre i 45 giorni, all’appaltatore dovranno essere riconosciuti gli interessi legali sulle somme dovute. Qualora il ritardo superi i 60 giorni, verranno riconosciuti gli interessi moratori.
Il saggio di interessi di mora è annualmente determinato con apposito decreto ministeriale.
Per questo tipo di contratto pubblico, la legge non prevede deroghe in danno all’appaltatore.
Potranno essere previsti dal contratto termini di pagamento solo inferiori a 30 giorni.
Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell’ economia nazionale.
Tuttavia, ancora oggi, molti enti pagano in tempi più lunghi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta promuovendo la riduzione dei tempi di pagamento con strumenti tecnologici e con la diffusione di buone pratiche.