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Sarà sempre possibile proporre la domanda dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo? Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 alla Legge Pinto (l. 89/2001).

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto delle novità in materia di equo indennizzo (Legge Pinto – l.n. 89/2001) ponendo delle ulteriori restrizioni sia in merito alla proposizione della domanda di equa riparazione e sia in merito alla quantificazione dell’indennizzo.

Ciò che qui ci interessa è il comma 777 della Legge di Stabilità 2016 (l. 28.12.2015 n. 208, entrata in vigore il 01.01.2016) con il quale sono stati introdotti nuovi commi e nuovi articoli alla legge Pinto.

La domanda all’equo indennizzo può essere proposta quando la durata di un processo viola il termine di ragionevole durata previsto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”

È bene ricordare che la giurisprudenza ritiene adeguato un limite di 3 anni per il procedimento di primo grado, di 2 anni per il procedimento di appello e di 1 anno per il procedimento di legittimità dinanzi alla Suprema Corte.

Il termine entro il quale poter proporre la domanda all’equo indennizzo è, a pena di decadenza, di 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Premesso ciò, veniamo ora ad analizzare nel dettaglio le novità introdotte dalla legge di stabilità.

1) La prima novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di esperire i rimedi preventivi.

L’art. 1 bis così recita: “ La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione”.

I rimedi preventivi da esperire alternativamente e non cumulativamente sono precisati nell’art. 1 ter della Legge Pinto e consistono:

  • nell’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione;

  • nell’aver chiesto il passaggio dal rito ordinario a quello sommario;

  • nell’aver proposto istanza per la decisione a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. a seguito di trattazione orale, anche allorché il giudizio sia di competenza del collegio o in fase d’appello.

Tali rimedi devono essere esperiti nel corso del processo e almeno sei mesi prima che si maturi il diritto all’indennizzo e, ed ecco qui la novità più eclatante, sono condizione di procedibilità della domanda.

La condizione di procedibilità, tuttavia, non si applica Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data”, come previsto dalla norma transitoria (nuovo art. 6 L.89/2001).

2) Altra novità riguarda l’introduzione di casi di inesistenza del diritto all’equo indennizzo e casi di presunzione di inesistenza del diritto all’equo indennizzo.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2-quinquies il diritto all’equo indennizzo non è riconosciuto:

a) “in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile”;

b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;

Mentre, ai sensi dell’art.2, comma2-sexies si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto”.

Sulle suddette presunzioni viene attribuita alla Corte d’Appello un’ampia discrezionalità nell’escludere il diritto all’equo indennizzo.

3) E’ mutata, altresì, la competenza territoriale della Corte d’Appello che deciderà sulla domanda all’equo indennizzo.

Viene, così, modificato il comma 1 dell’art. 3: “ La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e’ svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile”.

4) Inoltre, la legge di stabilità del 2016 porta anche ad una riduzione dell’indennizzo: “ Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”, e vengono previsti, altresì, l’aumento e la riduzione in percentuale della somma liquidata a seconda dei casi precisati nel comma 1 dell’art. 2 bis della legge Pinto.

5) Ulteriore novità riguarda le modalità di pagamento della somma liquidata

La nuova previsione legislativa complica ulteriormente il pagamento dell’indennizzo in quanto, ai sensi dell’art.5 sexies: “ Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione e’ ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”.