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Violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale: addebito e risarcimento del danno

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

imagesUna delle questioni da sempre dibattute in tema di separazione e divorzio concerne le conseguenze che possono essere ricollegate alla violazione, da parte di un coniuge, dell’obbligo di fedeltà, che il nostro codice civile, all’art 143, annovera tra i doveri che scaturiscono dal matrimonio in capo ad entrambi in coniugi.

Ebbene, dopo un lungo percorso giurisprudenziale, ad oggi la questione può essere sintetizzata come di seguito riportato.

 

– ADDEBITO

In primo luogo, il tradimento da parte di uno dei due coniugi può giustificare, in sede di separazione, una richiesta di addebito a carico del coniuge fedifrago.

Si tratta tuttavia di una conseguenza non automatica, nel senso che il mero tradimento non comporta sempre e di per sé l’addebito.

Infatti, come specificato dalla giurisprudenza, la violazione dell’obbligo di fedeltà può giustificare una richiesta di addebito solo nell’ipotesi in cui il tradimento sia stato la causa della crisi del matrimonio e abbia, pertanto, determinato l’impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.

Al contrario, laddove il tradimento si sia posto non come la causa ma come un semplice effetto di una crisi già precedente e preesistente, allora in questo caso la violazione dell’obbligo di fedeltà non determina una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge traditore.

Ovviamente, in sede di giudizio di separazione, spetterà al coniuge tradito dimostrare che il tradimento è stato la causa fondamentale dell’intervenuta crisi matrimoniale mentre toccherà al coniuge traditore provare che la crisi coniugale era già preesistente al tradimento.

– RISARCIMENTO DEL DANNO

Oltre alla sanzione dell’addebito, è possibile altresì ottenere una tutela risarcitoria a seguito della violazione dell’obbligo di fedeltà?

Ebbene, sull’argomento, di recente la giurisprudenza ha raggiunto un punto fermo.

La pronuncia di addebito non comporta assolutamente in automatico la possibilità per il coniuge tradito di richiedere altresì un risarcimento del danno morale subito.

Al tempo stesso, la richiesta di risarcimento danni per la violazione dell’obbligo di fedeltà prescinde del tutto dall’eventuale addebito e può essere richiesta del tutto autonomamente in un giudizio distinto e diverso da quello della separazione.

Ma in presenza di quale presupposto il tradimento di un coniuge giustifica la richiesta di risarcimento del danno patito dall’altro coniuge?

Secondo la giurisprudenza è possibile richiedere il risarcimento del danno quando il tradimento “per le sue modalità ed in relazione alla specificità  della fattispecie, abbia dato luogo alla lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificatamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto” (Cass. N. 610 del 17 gennaio 2012).

Per ogni altro approfondimenti si consiglia di contattare lo studio, sito in Firenze, via dei Della Robbia n. 100.