L’utilizzo dell’ascensore da parte dei condomini: diritti ed obblighi
Tra i beni destinati all’uso ed al godimento comune all’interno di un condominio vi è sicuramente l’ascensore.
Tra le questioni più dibattute vi è quella relativa all’onere ed alla spartizione delle spese circa la manutenzione dell’ascensore, in particolar modo nei confronti di chi l’ascensore stesso non lo utilizza, pensiamo all’inquilino del piano terra.
La legge, confermata altresì dalla giurisprudenza, prevede che tutti i condomini sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione e conservazione dell’ascensore, a prescindere dal loro concreto utilizzo, e ciò sul presupposto che “l’ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poichè essi possono trarre utilità dal’impianto, che è idoneo a valorizzare l’intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti” (Trib. Milano, 16.03.1989).
In parole semplici, anche il condomino del piano terreno è tenuto a concorrere alle spese dell’ascensore in quanto la presenza di tale impianto nell’ambito di un condominio ne aumenta il valore.
Quale è il criterio di ripartizione delle spese? Ce lo dice l’art. 1124 c.c., secondo il quale le spese devono essere sopportate per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in maniera proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
La regola della concorrenza nelle spese da parte di tutti i condomini è assoluta? La risposta è negativa: infatti nel regolamento condominiale, oppure tramite apposita convenzione,è possibile esonerare alcuni condomini dalla partecipazione alle spese di manutenzione dell’ascensore.
Quanto sopra ovviamente vale nell’ipotesi in cui l’ascensore sia installato sin da subito, ovvero contestualmente alla costruzione dell’edificio condominiale.
E’ molto frequente, tuttavia, che un condominio sia privo dell’ascensore, e una parte dei condomini (di regola quelli posti ai piani superiori) voglia installare un ascensore.
La decisione di procedere all’installazione di un ascensore deve essere presa nell’ambito dell’assemblea condominiale: in questa ipotesi, solo i condomini che intendono servirsi dell’ascensore concorreranno alle relative spese per l’installazione e manutenzione dell’ascensore, che pertanto sarà utilizzato in forma esclusiva soltanto da coloro che si sono fatti carico di tutte le spese.
Le maggioranze previste per la costituzione e la validità delle deliberazioni anche in materia di ascensore sono quelle previste dall’art. 1136 c.c., secondo e terzo comma.
E i condomini che invece hanno deliberato contro l’installazione dell’ascensore?
Quest’ultimi non saranno tenuti a sopportare alcuna spesa nè ovviamente potranno usare l’ascensore: qualora successivamente decidessero di utilizzarlo, ecco che saranno tenuti a partecipare versando proporzionalmente i relativi costi di costruzione e partecipando alle successive spese di manutenzione.