Prescrizione delle cartelle esattoriali emesse dall’Equitalia e non impugnate dal contribuente.
La prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate emesse dall’Ente di riscossione, come ad esempio dall’Equitalia, è stata uno degli argomenti molto dibattuto negli ultimi anni.
Il dibattito riguardava se occorreva applicare ai crediti erariali richiesti con la cartella esattoriale la prescrizione ordinaria dei 10 anni ex art.2949 c.c. oppure quella più breve dei 5 anni ex art.2948 cc.
La recente pronuncia della Suprema Corte – sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha chiarito, una volta per tutte, la prescrizione da applicare alle cartelle esattoriali con cui si richiedono i crediti erariale e che non sono state impugnate dal contribuente stabilendo la prescrizione quinquennale quando il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (per intendersi, Equitalia).
In questo caso, ciò che si prescrive è il diritto dell’Equitalia di procedere a riscuotere il credito erariale, cioè Equitalia decade dall’azione di riscossione relativamente se entro determinati termini non notifica al contribuente nessun atto (avviso o cartella).
Tuttavia, occorre precisare che, in realtà, non si prescrive anche il credito stesso dello Stato in quanto per la prescrizione dei crediti erariale occorre guardare il tipo di tributo a cui si riferiscono: a titolo esemplificativo, IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni; i tributi locali (IMU, TARI, TASI), non esssendoci una norma di riferimento, si prescrivono in 5 anni secondo quanto disposto dall’art.2948 c.c.
In definitiva, si avrà la prescrizione decennale per i titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi: ad esempio in caso di avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e in caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato – non più impugnabile.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgervi allo Studio Legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze in Via Dei Della Robbia n.100.