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CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NELLO STATO ITALIANO: requisiti per il rilascio del visto di entrata, casi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e nulla osta.

Gli stranieri, ossia i cittadini di Stati che non appartengono all’Unione Europea, per poter entrare in Italia devono ottenere il visto di entrata.

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull’Immigrazione D. Lgs.n.286/1998.

L’extracomunitario che fa richiesta di visto d’entrata e di permesso di soggiorno per periodi di lunga durata deve essere in possesso di determinati requisiti che sono indicati nel Testo Unico sull’Immigrazione.

Più precisamente, lo straniero deve:

– indicare lo scopo dell’ingresso in Italia e fornire la relativa documentazione che supporti lo scopo per cui richiede il visto;

– avere le disponibilità economiche sufficienti per poter soggiornare in Italia e poter far rientro nel proprio paese di provenienza;

– non versare in nessuna delle cause ostative all’ingresso (che vedremo nel prosieguo dell’articolo);

– avere un documento di viaggio valido: passaporto o documento equipollente.

– nel caso in cui il cittadino extracomunitario faccia domanda di visto per soggiorni di lunga durata deve ottenere uno speciale nulla osta quando si tratta di: lavori autonomi, lavori subordinati e ricongiungimento familiare (art.22 e 29 T.U.I.).

Il cittadino extracomunitario che è in possesso dei suddetti requisiti può presentare la domanda di visto in forma scritta presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nello Stato di origine dello straniero.

Come sopra accennato, per poter ottenere il visto di ingresso lo straniero non deve rientrare nei casi previsti nell’Art. 4 del T.U.I. che non permetto il rilascio del visto.

In particolare, non è ammesso nel territorio italiano lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello stato; lo straniero che sia stato condannato per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, lo sfruttamento della prostituzione e dei minori, nonché gli stranieri che siano stati espulsi.

In questi casi particolari, lo stato italiano non concederà il visto di ingresso.

Passiamo ora alla richiesta di visto per motivi di lavoro autonomo o dipendente.

In questi casi, lo Stato Italiano prescrive la necessità di ottenere il nulla osta e la necessità che la domanda rientri nei contingenti numerici fissati dal cd. Decreto Flussi.

Per ottenere il nulla osta, il cittadino extracomunitario deve presentare la domanda allo Sportello unico per l’Immigrazione presso la Prefettura.

Inoltre, nel caso di lavoro subordinato è necessaria un’istanza presentata dal datore di lavoro.

Per l’assistenza e per maggiori informazioni relative al rilascio del permesso di soggiorno e del nulla osta, vi potrete rivolgere allo studio sito in Firenze, in Via Dei Della robbia n.100.