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La prescrizione dei diritti del lavoratore: termini e caratteristiche

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

imagesLa prescrizione è un istituto giuridico finalizzato a garantire la certezza nel tempo dei rapporti giuridici: essa, infatti, determina l’estinzione di un diritto nell’ipotesi in cui quest’ultimo non venga esercitato dal titolar entro un tempo determinato dalla legge.

La prescrizione può essere oggetto di rinuncia solo una volta che si è compiuta ed essa non è rilevabile d’ufficio dal Giudice.

La prescrizione è soggetta a sospensione ed interruzione nei casi previsti dalla legge e, di regola, ha una durata decennale, tranne quando la legge dispone diversamente.

Non tutti i diritti possono estinguersi per prescrizione: quelli considerati indisponibili (specialmente i diritti familiari o legati alla persona) e quelli qualificati come imprescrittibili dalla legge.

Vediamo nello specifico entro quali termini si prescrivono i diritti riconosciuti in favore di un lavoratore subordinato.

  • Diritto alle prestazioni previdenziali: il diritto si prescrive in tre anni decorrenti dal giorno dell’infortunio o della malattia; l’eventuale diritto ad una rendita vitalizia collegata all’infortunio o alla malattia si prescrive invece in dieci anni mentre il diritto ai singoli rati è soggetto alla prescrizione quinquennale.
  • Diritto alla qualifica superiore: è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
  • Diritto all’indennità di malattia: è sottoposto alla prescrizione quinquennale; tuttavia, se l’indennità è erogata dall’INPS, la legge prevede che il termine sia di solo un anno.
  • Diritto all’indennità di maternità: in quanto erogato dall’INPS, è soggetto al temrine di un anno.
  • Diritto scaturente dai crediti retributivi, che indubbiamente rappresentano la categoria più grossa (e che maggiormente interessa) dei privilegi spettanti al lavoratore subordinato.

Ai sensi dell’art. 2948 c.c. i suddetti crediti si estinguono per prescrizione qualora non vengano fatti valere nel termine di cinque anni che decorrono da quando il credito è maturato. A titolo di esempio, possiamo elencare i seguenti crediti retributivi:

  1. TFR (la prescrizione diviene decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. nell’ipotesi in cui il diritto alla riscossione del TFR sia stato riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato)
  2. Indennità di mancato preavviso
  3. Indennità per causa d morte
  4. Retribuzione ordinaria
  5. Retribuzione straordinaria
  6. Emolumenti relativi ai riposi contrattuali, ferie, festività e tredicesima
  7. Indennità del lavoro domenicale che coincide con le festività nazionali

Sempre in relazione ai crediti retributivi, la prescrizione quando decorre?

Essa decorre dal giorno in cui il credito matura (e pertanto il relativo diritto possa essere fatto valere) e, dunque, anche in costanza del rapporto di lavoro.

Questo principio è frutto di un lungo percorso giurisprudenziale; la giurisprudenza ha, infatti, sancito che il decorso della prescrizione in corso di rapporto dei crediti retributivi è ancorato al requisito della stabilità reale del rapporto di lavoro, con la conseguenza che qualora tale requisito non sussista (come ad esempi per i dirigenti o, si ritiene, per coloro assunti con il contratto a tutele crescenti a far data dal 07 marzo 2015, in quanto il rimedio della reintegrazione del posto di lavoro, a fronte di un licenziamento ingiustificato, non è più la regola ma solo l’eccezione) si ritiene che la prescrizione dei crediti retributivi decorra solo dalla cessazione del rapporto di lavoro (il c.d. principio del differimento).