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Verifica e collaudo nei contratti di appalto privato – accettazione tacita dell’opera – quali conseguenze in caso di mancata verifica/collaudo?

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

Con il presente articolo si vuole analizzare l’iter post completamento dei lavori in caso di appalto privato.

A seguito del completamento dei lavori, l’appaltatore deve tempestivamente informare il committente che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati.

Tale comunicazione mette in condizione il committente a procedere alle verifiche relative alla bontà dell’esecuzione dei lavori.

Il committente dovrà procedere a tale verifica in tempi adeguati in quanto la verifica rappresenta non solo un suo diritto ma anche un suo dovere perchè in tal caso coincide anche con l’interesse dell’appaltatore ad accertare la corretta esecuzione dei lavori appaltati e quindi anche il suo diritto a percepire il corrispettivo.

Il codice civile infatti sanziona duramente il committente che abbia temporeggiato nella tempistica di verifica dei lavori in quanto all’art. 1665 c.c così precisa: “…se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.”

Ebbene, l’inerzia ingiustificata del committente viene considerata come un’accettazione presunta che fa venir meno il diritto del committente di avvalersi della garanzia per vizi palesi nei confronti dell’appaltatore.

Secondo la giurisprudenza, i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente è la consegna dell’opera al committente “senza riserve” da parte del committente anche se non si sia proceduto alla verifica.

L’appaltatore e il committente possono concordare un termine specifico entro il quale l’attività di verifica dovrà effettuarsi anche nel contratto di appalto.

La previsione di tale termine è posta a maggiore tutela dell’appaltatore in quanto elimina ogni dubbio sull’incertezza delle tempistiche.

Generalmente, al termine dei lavori, il committente procede alla verifica degli stessi.

Vi è da dire anche che nella pratica, più che secondo una previsione legislativa, oltre alla verifica, il committente procede anche al collaudo dei lavori che viene svolto in contraddittorio con l’appaltatore.

Con il collaudo viene dichiarata la conformità dei lavori al progetto e soprattutto viene dichiarato se l’opera è stata eseguita a regola d’arte oppure no.

Dal collaudo consegue poi l’accettazione con o senza riserva.

Per maggiori approfondimenti in materia, lo studio legale Bruni Manigrasso, sito in Firenze, in Via Dei Della Robbia, è disponibile per consulenza e/o assistenza legale.