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Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli

Avvocati a Firenze - Studio Legale Bruni - Manigrasso

vinoLa normativa comunitaria prevede che i prodotti preconfezionati riportino sull’etichetta tutta una serie di informazioni necessarie per permettere al consumatore di effettuare una scelta del prodotto consapevole ed informata.

 

Per etichettatura, il regolamento comunitario intende “le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto o che ad esso si riferisca”.

 

Questa nozione trova applicazione anche nel settore specifico della produzione vitivinicola, ove assume particolare importanza l’etichetta presente sulla bottiglia, la quale deve, appunto, riportare le qualità e caratteristiche del prodotto.

 

Quali sono le indicazioni che devono necessariamente essere riportare sull’etichetta di un prodotto vitivinicolo?

Le stesse sono indicate all’art. 119 del regolamento 1308/13, norma a cui, pertanto, un imprenditore vitivinicolo deve prestare particolare attenzione.

Le indicazioni obbligatorie sono le seguenti:

 

  • La designazione della categoria di appartenenza del prodotto

Ad esempio, sull’etichetta deve essere indicato se il prodotto è qualificabile come vino, come vino liquoroso, vino frizzante, vino spumante o mosto di uve o secondo le altre classificazioni contenute nell’allegato VII, parte II del regolamento comunitario.

  • L’indicazione della denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP).

Questa indicazione ovviamente va riportata solo per quei vini le cui caratteristiche godono della protezione accordata dalle norme UE e che, pertanto, rientrano nelle categorie sopra citate.

  • Il titolo alcolmetrico volumico effettivo

Questa indicazione va riportata per tutte le bevande che contengono più di 1,2 di alcole e deve essere indicata in percentuale (es. 8% vol).

  • L’indicazione della provenienza

Tale indicazione è obbligatoria per i vini comuni, ovvero non DOP o IGP, e deve indicare il Paese nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.

  • L’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso di vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o del venditore

Deve essere indicato il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore, ovvero la persona fisica e giuridica stabilita nell’Unione Europea che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto.

  • L’indicazione dell’importatore nel caso di vini importati

La normativa UE definisce importatore la persona stabilita nella Comunità che è titolare di un titolo di importazione e si assume la responsabilità dell’espletamento delle operazioni di libera pratica delle merci importate da un Paese situato fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea.

  • L’indicazione del tenore di zucchero nel caso vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità

Questo valore di regola viene rappresentato tramite appositi termini, come ad esempio, “secco”, “brut”, “dolce”.

  • Annata di produzione delle uve se si tratta di vini DOP o IGP prodotti in Italia

L’annata di produzione non è obbligatoria per i vini liquorosi, i vini spumanti, salvo i millesimati, ed i vini frizzanti.

  • L’indicazione della frase “contiene solfiti” o “contiene anidride solforosa”

Come per tutti gli alimenti e le bevande, anche per il vino vi è l’obbligo di indicare la presenza di sostanze allergizzanti, purchè la concentrazione di solfiti sia superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l.

 

Per qualsiasi altra informazione o delucidazione, si consiglia di contattare lo studio legale Bruni-Manigrasso, sito in Firenze sia in via dei della Robbia n. 100 che in Via Vittorio Emanuele II n. 247.